Numero 06/2022

11 Febbraio 2022

Rideterminazione delle aliquote di accisa sulla birra: i chiarimenti delle Dogane

Rideterminazione delle aliquote di accisa sulla birra: i chiarimenti delle Dogane

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Con efficacia limitata all’anno 2022, si riduce l’importo dell’aliquota intera di accisa sulla birra; viene incrementato il beneficio riservato ai birrifici di cui al D.M. 4 giugno 2019 aventi una produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri; si introduce una nuova agevolazione sulla birra prodotta dai birrifici aventi una produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri, prevedendo l’applicazione di due aliquote ridotte di accisa in ragione del quantitativo annuo prodotto. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Dogane con la circolare n. 4 del 2022.

L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 4 del 4 febbraio 2022 sui prodotti alcolici, settore d’imposta della birra e rideterminazione delle aliquote di accisa, normale ed agevolate.
Con la nuova circolare l’Agenzia ha dato notizia delle novità intervenute e ha fornito le prime indicazioni operative.
La legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha introdotto all’art. 1, commi 985, 986 e 987 alcune misure a carattere transitorio in materia di aliquote di accisa, normale ed agevolate, sulla birra.
Con efficacia limitata all’anno 2022, si riduce l’importo dell’aliquota intera di accisa sulla birra; viene incrementato il beneficio riservato ai birrifici di cui al D.M. 4 giugno 2019 aventi una produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri; si introduce una nuova agevolazione sulla birra prodotta dai birrifici aventi una produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri, prevedendo l’applicazione di due aliquote ridotte di accisa in ragione del quantitativo annuo prodotto.
Il Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, ha previsto con effetto immediato all’art. 18, rubricato “Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi”, la soppressione dei punti n. 4 e 14 della Tabella A, allegata al D.Lgs. n. 504/95.
L’abrogazione concerne i benefici fiscali riservati agli impieghi di prodotti energetici rispettivamente nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci (punto 4), sui quali era prevista l’applicazione di un’aliquota ridotta di accisa pari al 30% dell’aliquota normale, e per la produzione di magnesio da acqua di mare (punto 14), sul cui utilizzo i medesimi prodotti fruivano dell’esenzione da accisa.

 

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